TITOLO II Capo 3 – Circolante

(art. 22 – “Disposizioni temporanee per Emergenza Covid – 19”)

L’intervento è finalizzato all’attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale. Le sovvenzioni sono finalizzate a far fronte a carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia “Covid-19”. La finalità dello strumento è quella di garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione.

Beneficiari

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti: 

  1. imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile; 
  2. imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio: 
  • esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati esercizi di vicinato;
  • esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M1. Medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq
  • esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M2. Medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
  • esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M3. Medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq
  • servizi di ristorazione;
  • attività di commercio elettronico;
  1. imprese che realizzano investimenti nelle attività economiche di cui all’Allegato 1.

L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.

Spese ammissibili

Il finanziamento deve essere finalizzato a coprire carenze di liquidità generate dai danni causati dall’epidemia “Covid19”.

Intensità dell’aiuto

L’importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento. 

L’aiuto sarà erogato in forma di contributo a fondo perduto determinato nella misura del 20% dell’importo del finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato, finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia “Covid19”. Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019. La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio 2019.

Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro.